Si osserva che il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari prevede che l’elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie o straordinarie è pubblicato all’albo pretorio del Comune lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri. Il Segretario generale è responsabile di tale pubblicazione che deve risultare esposta sino al giorno in cui l’adunanza si è conclusa (art. 41 cons. com.). L’art. 14 Cons. Com. prevede che “Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche; sono segrete quando si devono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni o per decisione del Presidente. 5. Per tutto quanto non previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale”.
– La commissione intervenuta lunedì, citata nella delibera oggetto del presente punto all’ordine del giorno, non era convocata in forma segreta, pertanto era dovuta la sua pubblicazione all’albo delle convocazioni con l’esatta indicazione dell’ordine del giorno prevista dalla normativa locale. Tale obbligo normativo scaturisce oltre che per la necessità di trasparenza e diffusione delle informazioni, anche per consentire l’effettiva partecipazione del pubblico.
– A causa del metodo adottato i cittadini non sono in alcun modo informati di quando vengano convocate le commissioni consiliari nonostante, ai sensi dell’art. 38 D.lgs 267/2000 (TUEL), le sedute del consiglio e delle commissioni sono di regola pubbliche.
Risulta insufficiente dichiarare nel testo della presente delibera che una commissione è intervenuta, sarebbe invece doveroso che della stessa convocazione fosse data comunicazione ai cittadini affinché gli stessi possano assistervi.
Credo che la politica dovrebbe consentire ai cittadini di osservare da vicino la modalità di lavoro istituzionale dei propri rappresentati politici.
Nel verbale dell’ultima commissione, ad esempio, con riferimento al punto 1 i si legge “Vengono illustrati capitoli a cui le somme del prelievo sono state destinate e le motivazioni di tali maggiori spese”. Leggendo il verbale si sa quindi che sono stata espresse delle motivazioni, ma non si può sapere quale sia stato il contenuto di queste motivazioni, così come, leggendo il verbale dell’ultima commissione che mi vede membro si può leggere unicamente, con riferimento al punto 1, “illustra l’argomento l’assessore Bergo”, ma in cosa consisteva questo intervento? Come fa il cittadino a sapere in che modo l’argomento è stato illustrato?
Come ovvio il verbale delle commissioni non può sostituirsi alla ricchezza d’informazioni che possono essere raccolte assistendo alle stesse di persona.
Risulta evidente come la normativa locale che dispone che i cittadini siano informati per tempo per poter, ove lo ritengano, assistere alle commissioni rappresenta un diritto maggiore a quello del mero accesso al verbale. Diritto che mi sento in dovere come consigliere di far presente in questa sede, evidenziando come non basti indicare in delibera che una commissione è intervenuta.

Valentina Remoanto, intervento in Consiglio Comunale di data 02.02.2023